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Domanda Unica: il sostegno diretto all'agricoltura

Il SOSTEGNO DIRETTO al reddito costituisce, assieme allo Sviluppo Rurale, uno dei due pilastri della Politica Agricola Comunitaria (PAC) dopo la Riforma Fischler (2003).
Finanziato con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), istituito dal Reg. CE 1290/2005, è attualmente normato dal Reg (CE) 73/2009 e 1782/2003. (nota: link ai testi dei regolamenti)

Il Sostegno diretto al reddito prevede una serie di contributi diretti, sotto forma di aiuto disaccoppiato e di aiuti accoppiati erogati ad agricoltori che coltivano colture cosiddette “ammissibili”: la Comunità Europea, infatti, non considera pagabili superfici sulle quali, per esempio, insistono fiumi, strade, fabbricati, boschi, rocce, fossati adacquatori di larghezza superiore a 2 m, impianti arborei (salvo alcuni specifici casi), ecc.

Domande e scadenze

Per poter presentare domanda, l’agricoltore deve obbligatoriamente costituire il fascicolo aziendale, presso l’Organismo Pagatore Regionale di competenza (fa fede la sede dell’azienda).
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 46–639 del 01/08/2005 (“Linee guida per la gestione dell’anagrafe unica del Piemonte”), ha stabilito che il fascicolo aziendale deve essere depositato presso il CAA prescelto. Infatti, l’ARPEA ha sottoscritto una convenzione con i CAA, ai fini della tenuta dei fascicoli di competenza piemontese. Pertanto, l’agricoltore che richiede l’iscrizione nell’anagrafe agricola unica, individua il CAA gestore del proprio fascicolo aziendale, conferendogli specifico mandato scritto e fornendo la documentazione necessaria a certificare le informazioni dichiarate.
La domanda di pagamento per ottenere il pagamento unico aziendale (Domanda Unica) deve essere presentata all'Organismo Pagatore direttamente o per il tramite di un CAA, in analogia alla costituzione del fascicolo, entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta. Si considerano in ogni caso irricevibili le domande pervenute oltre il 9 giugno di ogni anno.
Le richieste per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV e dall’art. 69 Titolo IV devono essere fatte attraverso la Domanda Unica e pertanto ne seguono i medesimi criteri.

Modalità di pagamento

Il pagamento avviene esclusivamente tramite accreditamento con bonifico su conto corrente bancario o postale.
La somma corrispondente viene erogata tra il 1 dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. La data di erogazione non è pertanto assicurata in un determinato periodo dell’anno per ciascun agricoltore, poiché è subordinata all’effettuazione, da parte dell’Organismo Pagatore, di tutti i controlli amministrativi e di campo previsti dalla normativa europea e nazionale.
 

Informativa trattamento dati personali

“Nel caso in cui dalla compilazione di questo modulo derivi un pagamento, alcuni dati personali comuni (ossia non sensibili né giudiziari) conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica in attuazione della normativa che prevede la pubblicazione dei beneficiari di stanziamenti FEAGA E FEASR e degli importi percepiti da ciascun beneficiario in relazione ad ognuno dei due fondi per un periodo di due anni negli appositi registri dei beneficiari (Reg. CE 259/2008, art 44 bis Reg. CE 1290/2005, D.P.R. 118/ 2000, art. 5 L.R. Piemonte n. 7/2005). Ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea i dati personali dei beneficiari potranno essere trattati da organismi di Audit e di investigazione della Comunità e degli Stati Membri (art. 4 Reg. CE 259/2008).”



Ultimo aggiornamento ( 07 luglio 2010 )