Possono essere erogati a tutti gli agricoltori che conducono superfici sulle quali sono coltivati determinati tipi di colture ammissibili, che vengono considerate meritevoli di contributo da parte della Comunità Europea (aiuti normati dal Titolo IV del Reg. CE n. 1782/2003 e del Reg. CE 73/2009) o da parte dello Stato Italiano (aiuti normati dall’art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003 e l’art. 68 ter Reg.(CE) 1782/03). L’applicazione dell’art. 69 e del 68 ter è una scelta dello Stato Membro Italia, in applicazione di una opportunità data dal Regolamento.
Per tali tipi di colture la Comunità ha stabilito degli importi unitari ad ettaro, e pertanto l’aiuto viene calcolato moltiplicando tale importo unitario per gli ettari condotti con quella determinata coltura. Qualora la richiesta d’aiuto risultasse superiore alla SNG (Superficie Nazionale Garantita), la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione.
Un agricoltore, in possesso di titoli e che conduca superfici con colture ammissibili previste dal Titolo IV, dall’Art. 69 e dall’Art. 68 ter, può in diversi casi, chiedere contemporaneamente il pagamento sia dell’aiuto disaccoppiato che dell’aiuto accoppiato per quelle colture.
Possono inoltre essere erogati agli allevatori per i quali sono previsti particolari tipi di aiuto accoppiato. Il pagamento viene corrisposto per ogni capo che rientra nelle casistiche previste e a valle di tutti i controlli amministrativi che ARPEA, BDN e i Servizi Sanitari effettuano sulle stalle.
IMPORTANTE: le superfici valide al fine del computo del premio erogabile sono solo le superfici che, in sede di controllo foto interpretativo o in sede di controllo in campo, vengono riscontrate effettivamente coperte da coltura ammissibile a premio.