Domanda Unica: il sostegno diretto all'agricoltura
L'aiuto disaccoppiato o Regime di Pagamento Unico
Viene erogato sulla base del possesso, da parte dell’agricoltore, di un certo numero di diritti all’aiuto (“titoli”). Questi sono stati attribuiti da AGEA sulla base di una ricognizione che teneva conto della superficie coltivata e/o del numero di capi detenuto in un triennio cosiddetto “periodo di riferimento” (campagne 2000, 2001 e 2002), relativamente alle superfici che erano ammesse al pagamento della PAC seminativi.
Nel corso degli anni il Regime di Pagamento Unico (RPU) è stato via via esteso anche ad altri settori come ad esempio il tabacco, le superfici ad olivo, gli agrumi, l’ortofrutta etc attraverso la generazione di nuovi titoli.
I diritti all’aiuto equivalgono a cedole di valore monetario fisso, strettamente collegato ad un ammontare in ettari: tipicamente un diritto all’aiuto corrisponde ad un ettaro di superficie condotta, ma in molti casi può ammontare ad una quota parte frazionaria di ettaro. Non si hanno mai casi di diritti all’aiuto di valore superiore all’ettaro.
L’aiuto viene calcolato sulla base del numero di titoli all’aiuto che l’agricoltore decide di voler chiedere in pagamento per la campagna in corso: l’agricoltore infatti, per poter ottenere il pagamento dei diritti all’aiuto in suo possesso, deve dimostrare di condurre una superficie almeno equivalente alla superficie a cui ammontano i suoi diritti all’aiuto, coltivandovi colture ammissibili.
Per le aziende agricole dedite all’allevamento sono stati istituiti i cosiddetti “titoli speciali” (o sottoposti a condizioni particolari) che spettano ad agricoltori che, nel periodo di riferimento, hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €.
Possono accedere al finanziamento gli agricoltori e le aziende agricole che:
• possiedono un fascicolo aziendale,
• sono in possesso o fanno richiesta di titoli,
• dichiarano una superficie ammissibile su cui poter applicare i titoli,
• presentano domanda (Domanda Unica),
• rispettano i criteri di condizionalità.
IMPORTANTE: le superfici valide al fine del computo del premio erogabile sono solo le superfici che, in sede di controllo foto interpretativo o in sede di controllo in campo, vengono riscontrate effettivamente coperte da coltura ammissibile a premio. Inoltre, Questi i titoli speciali vengono pagati se, nel corso della campagna nella quale l’agricoltore ne chiede il pagamento, lo stesso ha detenuto almeno il 50% del numero di capi detenuti mediamente nel periodo di riferimento.